Buongiorno Mattcons, vorrei portare all’attenzione quanto deciso dall’assemblea del mio caseggiato nel corso dell’ultima riunione. A fine assemblea un condomino ha proposto di vietare al mio inquilino la detenzione di un cane di grossa taglia adducendo come motivo il fatto che spesso l’animale abbaia nelle scale e sovente le parti comuni risulterebbero sporcate da residui di pelo, i condomini presenti a maggioranza hanno aderito alla richiesta invitando l’amministratore a prendere i conseguenti provvedimenti. Venuto a sapere del fatto la persona interessata mi ha contattato paventando il recesso dal contratto di affitto. A dir il vero l’amministratore ancora non ha preso provvedimenti ma io sono sinceramente preoccupato di perdere un conduttore solvibile che di questi tempi è “merce rara”. Risulterebbe che oggi non è vietato dalla legge tenere animali all’interno dei caseggiati. Potete darmi qualche consiglio?
Aldo 64 – Chiavari
In una recente disposizione del codice civile il legislatore ha in sostanza liberalizzato l’accesso degli animali domestici nei condomini.
Il codice civile stabilisce quindi che i regolamenti di condominio non possono più vietare di possedere animali domestici. La nuova norna afferma che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a diminuire i suoi diritti personali e individuali. Pertanto un regolamento condominiale non può stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva.
L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di affitto dell’appartamento avendo in questo caso il divieto natura contrattuale privata.
Un animale può altresì essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità quali ad esempio carenza di igiene o malattia, casi che comunque devono essere documentati, anche tramite personale veterinario pubblico o privato.
Abbiamo sottolineato più volte il termine domestico in quanto sembrerebbe lecita la possibilità di vietare la detenzione di animali esotici quali serpenti e altri rettili, ma non ci sono chiari riferimenti ad altri animali, ad esempio conigli e criceti.
Nel caso esposto sembrerebbe che nel corso dell’assemblea l’allontanamento dell’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma a fine riunione forse nelle “varie ed eventuali”, la delibera è da considerarsi nulla e non produce alcun effetto.
E’ sufficiente inviare una raccomandata A/R all’Amministratore chiedendo la nullità di quanto deciso/deliberato dall’assemblea.
Qualora invece l’argomento fosse stato regolarmente portato all’ordine del giorno la delibera può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione, per i dissenzienti o gli astenuti, o dalla data di ricezione del Verbale per gli assenti alla riunione condominiale. Per il ricorso è sufficiente presentare al Giudice di Pace una lettera in carta libera in cui si descrive il fatto.
Consideri che il fatto che un cane abbaia saltuariamente non è da considerarsi molesto. Tranquillizzi il suo inquilino e nel contempo lo inviti a pulire di quando in quando le parti comuni da eventuali residui di pelo.
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