Da diversi anni ho chiesto più volte all’amministratore del mio caseggiato di portare all’attenzione dell’assemblea la possibilità di installare sui singoli caloriferi valvole termostatiche e contabilizzatori di calore. Nel mio caso sono spesso fuori casa per lavoro e pago consumi energetici che, avendo la possibilità di gestire i miei caloriferi, potrei risparmiare. Dalla stampa ho appreso che anche in Liguria diventerà obbligatorio provvedere a contenere i consumi energetici. Come devo comportarmi per ottenere in breve tempo l’installazione delle apparecchiature atte a favorire quanto da me richiesto? Preciso che il nostro è un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a condensazione sostituita circa 12 anni orsono. Grazie per l’attenzione.
Il Decreto Legislativo n. 104 relativo all’attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica negli edifici regolamenta la questione da Lei sollevata .
In particolare, l’art. 9 comma 5 prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, entro il 31 dicembre 2016 è obbligatoria l’installazione di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o raffrescamento o consumo di acqua calda sanitaria per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi e proporzionato ai risparmi energetici potenziali.
L’eventuale impossibilità tecnica di installazione dei sopraddetti sistemi, deve essere indicata e sottoscritta da un tecnico abilitato in una apposita relazione.
Nei casi in cui l’installazione dei contatori individuali non fosse tecnicamente possibile o garantita efficiente in termini di costi, per la misurazione del calore si dovrà ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione ambiente e dei contabilizzatori individuali su ciascun corpo radiante.
Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento e acqua calda domestica, l’importo complessivo deve essere rapportato agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile, ed ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200/2013. E’ fatta salva per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui sopra, che la suddivisione avvenga sulla base dei soli millesimi di proprietà.
L’art. 16 Nel succitato decreto all’art. 16 è prevista l’applicazione un sistema sanzionatorio per i condomini e per i clienti finali che acquistano energia per un caseggiato, che non provvedono ad installare nei termini stabiliti i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.
Gli inadempienti saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. Sono soggetti alla stessa sanzione pecuniaria anche i condomini che non ripartiscono le spese in conformemente alla normativa UNI 10200.
Consiglio di chiedere all’amministratore di convocare Assemblea straordinaria con all’ordine del giorno l’incarico ad un tecnico abilitato per il sopralluogo e censimento dell’impianto di riscaldamento e per la stesura della sua relazione, deliberando nel contempo l’installazione di valvole termostatiche e contabilizza tori di calore . Da non sottovalutare che ad oggi sono in vigore le agevolazioni fiscali per il recupero del 65% dei costi sostenuti.
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